Che cos’è il contratto di locazione transitorio
Il contratto di locazione transitorio è ciò che conosciamo come il classico contratto di locazione ad uso abitativo.
La differenza di quest’ultimo con quello transitorio è nella durata del contratto tra le due parti.
Viene definito “temporaneo”, in quanto il contratto prevede un periodo più ristretto e limitato (minimo 1 mese e massimo 18 mesi).
Le nuove predisposizioni a riguardo, sono state pensate tenendo conto della precarietà sul lavoro che in questo momento c’è in Italia. Infatti secondo i nuovi accordi, ci sono delle situazioni ulteriori in cui è possibile stipulare questo tipo di contratto. Situazioni, che però si verificano se la motivazione è di mobilità lavorativa, studio, apprendistato, formazione professionale e aggiornamento e ricerca di soluzioni occupazionali.
Tale contratto dovrà contenere una specifica clausola che ne attesti la motivazione e l’esigenza dell’inquilino o del proprietario.
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Durata del contratto
Come già definito prima, la durata minima è di 1 mese e la durata massima di 18 mesi.
Alla scadenza del contratto, si conclude in maniera definitiva la locazione, almeno che non venga comunicata la proroga delle esigenze. In questo caso, si dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per il periodo necessario.
In caso non venisse comunicato il perdurare dell’esigenza, il locatore può adottare un contratto di locazione standard di 4+4 anni. Il locatore non può annullare il contratto prima della scadenza, mentre l’inquilino può decidere di annullarlo solo per gravi motivazioni con un preavviso di minimo 3 mesi.
Secondo la legge, se le due parti pattuiscono un periodo inferiore a 1 mese, si applicherà in automatico la durata minima di 1 mese. Nel caso in cui il contratto sia superiore ai 30 giorni, il proprietario deve effettuare la registrazione del contratto, provvedendo a comunicare la documentazione, nei successivi 60 giorni all’inquilino e all’amministratore di condominio se l’immobile fa parte di un complesso condominiale.
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Aspetti decisionali e motivazionali: inquilino e proprietario
Quando parliamo di aspetti decisionali e motivazioni, si fa riferimento a quelle che sono indicate nell’Accordo Territoriale del comune. È possibile stipulare un contratto di natura abitativa per usi transitori quando il proprietario.
Trasferimento della sede di lavoro;
-Rientro dall’estero;
-Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del comune per la ristrutturazione, demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo.
Per quanto riguarda l’inquilino:
-Trasferimento momentaneo della sede di lavoro;
-Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
-Assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto di un alloggio che si renderà disponibile entro i 18 mesi.
Tale motivazione deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
Il canone e la cedolare secca
Il corrispettivo dell’affitto dell’immobile ad uso transitorio, può essere concordato dalle due parti, tranne in alcune zone, in quanto è deciso secondo accordi territoriali:
-Alcune città italiane: Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania;
-I comuni confinanti con le città elencate;
-Capoluoghi di provincia.
Il pagamento può avvenire anche in contanti, ma solo nei limiti massimi previsti dalle legge.
Ma dalle novità del 2020, è possibile beneficiare della cedolare secca con aliquota del 10% per tutto l’anno.
Disdetta e Rinnovo
Quando si parla di contratto di locazione transitorio, non è necessario comunicare la disdetta, in quanto la cessazione del contratto si verifica in modo automatico al termine della scadenza del contratto
Se invece, si decide di prolungare la durata del contratto, prima della scadenza, si deve comunicare con una raccomandata il continuo dell’esigenza.
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